NORMATIVE RIGUARDANTI I PFU

1975 Direttiva sui Rifiuti 75/442/CEE; 91/156CE: Classificazione dei PFU come “rifiuti non pericolosi”.
1999 Direttiva sulle Discariche (1999/31/CE): Inclusione del divieto totale di smaltire pneumatici di auto e camion in discarica (pneumatici interi al 2003 e frammenti di pneumatico al 2006).
2000 Direttiva sui Veicoli Fuori Uso (2000/53/CE): Introduzione dell’obbligo per i rottamatori di rimuovere gli pneumatici prima della demolizione del veicolo per garantire che nessuno pneumatico, intero o in parte, finisca in discarica. Introduzione dell’obiettivo di riciclo degli pneumatici scartati: l’obiettivo è dell’85% per il 2006 e viene portato al 95% per il 2015. Il numero degli pneumatici separati dai veicoli da rottamare cresce del 10%.

Direttiva sull’Incenerimento dei Rifiuti (2000/76/CE): Introduzione di limiti delle emissioni nelle fornaci per cemento a partire dal 2002. Introduzione del divieto di bruciare PFU nelle fornaci per cemento a partire dal 2008.
2003 COM(2003)572 “Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali con un focus sul riciclo”: La Commissione UE dichiara l’intenzione di favorire la trasformazione dell’Europa in una società del riciclo. Il riciclo è riconosciuto come strumento per ridurre la dipendenza da materie prime e materiali secondari.
2005 COM(2005)666 “Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse”: Accentuati la prevenzione e il riciclo dei rifiuti. Perfezionamento della cosiddetta gerarchia dei rifiuti e introduzione di una definizione comune di “riciclo”.

COM(2005)670 “Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali (Allegati IA)”: Riaffermazione della gerarchia di smaltimento in cinque fasi.
2006 Regolamento (CE) 1013/2006: Revisione sulle spedizioni di rifiuti. Introduzione di requisiti più severi per le notifiche di esportazione dei rifiuti, con richiesta di includere la notifica completa del tipo di rifiuto, inclusi i PFU, all’interno dell’UE.

Regolamento REACH (CE) 1907/2006 e Direttiva 2006/121/CE che modifica il regolamento 67/548 CEE in REACH (“Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche”): Il regolamento, che riguarda tutte le sostanze chimiche, impone alle industrie di assumersi la responsabilità dei rischi derivanti da tali sostanze e di fornire agli utenti informazioni di sicurezza adeguate. Introdotto l’obbligo di registrazione delle sostanze, incluse quelle che sono già state riciclate, fra cui pneumatici e granulato di gomma.
2008 Direttiva sul Nuovo Accordo Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE: Focus sulla trasformazione dell’Europa in una “società del riciclo”. Inclusione della gerarchia in cinque fasi e delle definizioni di riciclo e sottoprodotto. Definizione del momento in cui “i rifiuti cessano di essere rifiuti”. Riconoscimento degli pneumatici come obiettivo principale della necessità di identificare dei criteri per definire il cosiddetto stato “End-of-Waste”.
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